AVV. ISACCO SULLAM                                    AVV. GIANLUIGI VALESINI

     Corso di Porta Vittoria 32                                                                    Corso Di Porta Vittoria 32

                 20122 MILANO                                                                                                 20122 MILANO

 

 

 

Ai lavoratori ATA ex Enti Locali

 

Come tutti ormai sapete, il Governo ha inserito nella Legge Finanziaria 2006 il famigerato comma 218 per togliere ai lavoratori ATA trasferiti d’ufficio dagli Enti Locali al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento, agli effetti economici e giuridici, dell’anzianità maturata fino al 31/12/1999.

 

La legge viene presentata come legge interpretativa con valore retroattivo dall’1/1/2000, allo scopo di  togliere agli ATA, che hanno già vinto le cause contro il MIUR o hanno delle cause in corso,  il riconoscimento giudiziale del diritto all’anzianità e alle conseguenti differenze retributive.

 

A tal fine il Governo ha di fatto trasportato nella legge interpretativa il testo dell’illegittimo accordo stipulato il 20/7/2000 tra ARAN e CGIL-CISL-UIL Scuola, che imponeva una anzianità fittizia.

 

Ferme restando le iniziative che i lavoratori vorranno intraprendere sul piano sindacale, precisiamo quanto segue sulla situazione delle cause in corso, per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti che ci sono state fatte dopo l’emanazione della Finanziaria.

 

Prima di tutto indichiamo ai lavoratori interessati che la legge interpretativa sembra violare:

 

a) la normativa europea sui trasferimenti che garantisce ai lavoratori trasferiti il mantenimento dell’anzianità maturata. Se i Giudici accogliessero questa tesi dovrebbero disapplicare il comma 218 introdotto con la Finanziaria e confermare il diritto al mantenimento dell’anzianità;

 

b) il principio di irretroattività delle leggi, in quanto la nuova normativa non interpreta il precedente art. 8 della L. 124/99, ma lo modifica, per cui ci troviamo di fronte ad una norma del tutto nuova, valida solo dalla sua pubblicazione, quindi dall’1/1/2006;

 

c) il principio dell’interpretazione autentica delle leggi, in quanto il testo dell’art. 8 comma 2 L. 124/99, che garantiva il mantenimento dell’anzianità maturata ai fini economici e normativi, era di una chiarezza cristallina; mentre l’interpretazione data nella finanziaria, trasformando in legge il testo di un illegittimo accordo sindacale,  non è certo una delle interpretazioni possibili della precedente legge del 1999;

 

d) il principio della parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dal decreto legislativo 165/2001.

 

Inoltre la nuova legge sembra essere anticostituzionale perchè viola il principio di ragionevolezza e diverse norme della Costituzione vigente.

 

In tutte le cause in corso, avanti i Tribunali e le Corti d’Appello nonchè avanti la Corte di Cassazione, noi faremo valere queste ragioni per affermare il diritto al riconoscimento pieno dell’anzianità maturata fino al 31/12/1999.

 

Ciò detto, informiamo i lavoratori che hanno già vinto le cause avanti il Tribunale o alla Corte d’Appello, che le sentenze a loro favorevoli saranno sicuramente impugnate dall’Avvocatura dello Stato per conto del MIUR.

 

Noi, ovviamente, ci difenderemo in ogni sede.

 

I lavoratori, che in base alle sentenze esecutive già emesse hanno ottenuto la ricostruzione di carriera ed il pagamento delle differenze retributive non sono tenuti a restituire quanto abbiano percepito, fino a quando la sentenza non venga riformata dal Giudice di Appello o dalla Cassazione.

 

Cordiali saluti.

 

Avv. Isacco Sullam                                              Avv. Gianluigi Valesini