Obbligo di presenza a scuola

 

Non sussiste da parte del Docente alcun obbligo ad essere presente a scuola quando non c’è attività didattica né sono previste riunioni (altrimenti perché mai durante le interruzioni dell’attività didattica gli IDEI dovrebbero essere pagati ?) Molti Presidi ignorano tuttavia questa semplice verità.

 

·         L’elemento fondamentale è che l’attività dei docenti è normata dai contratti nazionali. I contratti non prevedono (a differenza del personale ATA) un’impegnativa oraria settimanale ma specifiche “attività d’insegnamento” (art. 41 vecchio contratto) – ovviamente quando, sulla base del calendario Scolastico , c’è scuola - e “attività funzionali all’insegnamento” (art. 42 vecchio contratto) Tutto quanto non previsto rientra nelle “attività aggiuntive” (art. 43 vecchio contratto) e quindi deve essere pagato a parte. Ciò nasce dal fatto che il contratto del docente costituisce una strana via di mezzo tra un rapporto di lavoro subordinato (pagamento a ore) ed uno libero professionale (pagamento a prestazione)

 

Se questi concetti apparissero troppo complicati si può citare la vecchia ma sempre valida

Circolare dell’Ufficio Coordinamento Decreti Delegati ( prot. N. 1972 del 30 Giugno 1980) che recita testualmente:

 

“Ribadito l’obbligo dei docenti a prestazioni di servizio anche durante il periodo estivo, occorre però precisare che le iniziative programmate dagli organi competenti devono rispondere a reali esigenze delle singole scuole ed essere effettivamente attivate. Appare in contrasto con il sistema previsto dai decreti presidenziali 31 maggio 1974, n. 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate”

 

(I DPR citati sono poi confluiti nel testo unico attualmente in vigore)