COBAS

Comitati di Base della Scuola

Sede Provinciale: Viale Monza, 160 - Milano (MM Gorla)

Tutti i mercoledì dalle ore 17.00 riunioni in sede

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e-mail: sindb@tiscalinet.it

I 10 MINUTI NON SI RECUPERANO.

RIMBORSO PER IL "RECUPERO"

NON DOVUTO.

La vertenza condotta all’ ITS PACLE "Morante" di Limbiate (Mi) durante l’anno scolastico 1999/2000 ha dato i suoi frutti: non c’è più obbligo di "recupero" delle frazioni orarie ridotte per cause di forza maggiore e, per esservi stati indebitamente costretti dagli ordini di servizio del Capo d’Istituto, i colleghi saranno rimborsati.

Non facciamoci più imporre il "recupero" dei minuti ridotti per cause che non dipendono da scelte didattiche.

Si tratta di una forma di "flessibilità" inaccettabile e, se i Capi d’Istituto lo impongono, rivendichiamone il risarcimento in ogni scuola.

Vademecum:

  1. Accertarsi che a verbale del Collegio Docenti vi sia un parere di riduzione oraria per cause di forza maggiore (es. trasporti studenti). Munirsi di fotocopia.
  2. Accertarsi che la delibera del Consiglio d’Istituto affermi la riduzione per cause di forza maggiore. Munirsi di fotocopia.
  3. Richiedere formalmente al Capo d’Istituto di ritirare l’ordine di servizio sul "recupero" e il risarcimento per quello effettuato protocollando la richiesta. Conservare fotocopia.
  4. Se il Dirigente Scolastico si oppone, avanzare richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione (i Cobas forniranno l’assistenza necessaria) presso la locale Direzione Provinciale del Lavoro (Dlgs. 29/93 e 80/98):
  5. descrivere i fatti, formulare la richiesta, nominare il proprio rappresentante nel Collegio di conciliazione (disponibile l’assistenza Cobas), allegare: motivazioni, riferimenti normativi, copia del verbale del Collegio, copia della delibera del Consiglio di Istituto, copia della circolare interna che impone il recupero, copia della richiesta di risarcimento avanzata alla Presidenza e protocollata.

    La seduta si svolge in tre fasi: la prima in cui il Collegio di conciliazione (tre persone, una che rappresenta i lavoratori, una che rappresenta il Capo dell’Istituto, un’altra nominata dalla Direzione prov. del Lavoro) incontra i ricorrenti e la controparte insieme, la seconda in cui il Collegio si riunisce da solo e formula una ipotesi conciliativa, la terza è di nuovo plenaria e si decide se la conciliazione riesce o meno.

  6. Se in quella sede non si addiviene a un accordo si può richiedere del tempo e fissare un nuovo appuntamento. Se successivamente non si trova un accordo si può andare al Giudice del Lavoro con un avvocato (assistenza Cobas).

I riferimenti normativi sono:

C.M. 243/79, C.M. 192/80, C.M. 620/97 che riporta l’Interpretazione autentica dell’art.41 del CCNL/95, la Sequenza contrattuale relativa all’art. 24 CCNL/98-2001 sull’orario di lavoro del 27.07.2000. (Consultare www.cobas-scuola.org alla voce Novità)

Milano 9.02.2001 COBAS – Comitati di Base della Scuola - Milano

Da affiggere all’Albo Sindacale ai sensi della normativa vigente