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Riprende il cammino della riforma degli organi collegiali, con un nuovo
testo. Domani saranno tenute le audizioni in commissione cultura alla camera
sul disegno di legge sugli organi collegiali di scuola che, nelle intenzioni
del comitato ristretto che lo ha elaborato, dovrebbe riassumere le diverse
proposte presentate negli anni precedenti (C. 774 Angela Napoli, C. 1186
Grignaffini, C. 1954 Gambale, C. 2010 Adornato e C. 2221 Titti De Simone).
Il consiglio della scuola risulta costituito da undici persone: il dirigente
scolastico, il direttore dei servizi generali e amministrativi, un
rappresentante dell’ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della
scuola, quattro docenti, quattro genitori che diventano due nella scuola
superiore dove si trovano due studenti. Il provvedimento non indica alle
scuole le regole da seguire per formare i propri organi di governo: ogni
istituto ne disciplinerà autonomamente il funzionamento. L’unico vincolo è
rappresentato dalla scadenza triennale per il rinnovo. Il collegio dei
docenti è formato dagli insegnati di ruolo e non di ruolo in servizio
nell’istituto, nonché “dai docenti a contratto e dagli esperti che svolgono
incarichi per gli insegnamenti facoltativi e opzionali secondo quanto
previsto dalle norme in vigore”. È prevista inoltre una valutazione
periodica degli insegnanti che hanno contratti di formazione lavoro
TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE
ART. 1.
(Governo delle istituzioni scolastiche).
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali
sull’istruzione, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera n),
della Costituzione.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano esercitano la propria potestà
legislativa nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
3. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, costituiscono i loro
organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le norme
generali della presente legge.
4. Restano ferme le disposizioni legislative in vigore concernenti le
funzioni dei dirigenti scolastici
5. Gli organi di governo concorrono alla definizione e realizzazione degli
obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili
coerenti con le indicazioni nazionali adottate in attuazione della legge 28
marzo 2003, n. 53, che trovano compiuta espressione nel piano dell’offerta
formativa. Il piano tiene conto delle prevalenti richieste delle famiglie ed
è comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da
gruppi di insegnanti nell’ambito della libertà di insegnamento. Gli organi
di governo valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto
all’apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola,
la libertà di scelta dei genitori ed il patto educativo tra famiglie e
docenti.
6. Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio
della distinzione tra funzioni di indirizzo e programmazione, spettanti agli
organi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), e compiti di
gestione e coordinamento, spettanti al dirigente scolastico.
7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle istituzioni
educative e alle scuole paritarie, tenuto conto delle loro specificità
ordinamentali. Nelle scuole paritarie la responsabilità amministrativa
appartiene all’ente gestore, il cui rappresentante, o persona dal medesimo
delegata, presiede il consiglio della scuola. Nelle scuole paritarie resta
salva la responsabilità propria del soggetto gestore, secondo le
disposizioni del codice civile, nonché l’applicazione dell’articolo 1, comma
4, lettera c), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
ART. 2.
(Organi delle istituzioni scolastiche).
1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:
a) il dirigente scolastico;
b) il consiglio della scuola di cui agli articoli 4 e 5;
c) il collegio dei docenti di cui all’articolo 6;
d) gli organi di valutazione collegiale degli alunni di cui all’articolo 7;
e) il nucleo di valutazione di cui all’articolo 9.
ART. 3.
(Dirigente scolastico).
1. Il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle altre disposizioni legislative
vigenti, assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale
rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio.
ART. 4.
(Consiglio della scuola).
1. Il consiglio della scuola ha compiti di indirizzo e programmazione delle
attività dell’istituzione scolastica, nel rispetto delle scelte didattiche
definite dal collegio dei docenti e nei limiti delle disponibilità di
bilancio. Esso, in particolare, su proposta del dirigente scolastico:
a) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
b) adotta il piano dell’offerta formativa, elaborato dal collegio dei
docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle
compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;
c) approva il bilancio annuale ed il conto consuntivo;
d) delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per
l’organizzazione e il funzionamento dell’istituzione, per la partecipazione
degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, nonché per la
designazione dei responsabili dei servizi;
e) approva l’adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il
piano dell’offerta formativa.
2. Il consiglio della scuola dura in carica tre anni scolastici ed è
rinnovato entro il 31 ottobre successivo alla sua scadenza.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento di cui
al comma 1, lettera a), è deliberato dal consiglio di circolo o di istituto
uscenti. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio della scuola
può adottare modifiche ed integrazioni al regolamento deliberato ai sensi
del presente comma.
4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di
funzionamento o di continuata inattività del consiglio della scuola, il
dirigente scolastico regionale provvede al suo scioglimento, nominando un
commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del
nuovo consiglio.
ART. 5.
(Composizione del consiglio della scuola).
1. Il consiglio della scuola è composto da undici membri. Di esso fanno
parte il dirigente scolastico, quattro docenti, quattro genitori, il
direttore dei servizi generali e amministrativi e un rappresentante
dell’ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola. Negli
istituti del secondo ciclo dell’istruzione i rappresentanti dei genitori
sono due, e sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti
rappresentanti degli studenti. Il regolamento della scuola può prevedere, in
relazione alle dimensioni e alla complessità dell’istituzione, l’aumento dei
componenti fino a un massimo di quattro unità suddivise, in modo paritetico
tra genitori e docenti negli istituti del primo ciclo dell’istruzione, ed in
misura pari ad un genitore, uno studente e due docenti negli istituti del
secondo ciclo dell’istruzione.
2. Le modalità di elezione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e
degli studenti sono stabilite dal regolamento della scuola.
3. Il consiglio della scuola è presieduto da uno dei genitori di cui al
comma 1. Il presidente convoca il consiglio e ne fissa l’ordine del giorno.
Il consiglio si riunisce altresì su richiesta di almeno i due terzi dei suoi
componenti.
4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi svolge anche le
funzioni di segretario del consiglio della scuola. Non ha diritto di voto
per le delibere riguardanti il bilancio e il conto consuntivo. Per le
medesime delibere, non hanno altresì diritto di voto gli studenti minorenni
che fanno parte del consiglio della scuola.
5. Il consiglio della scuola può decidere che alle sue sedute partecipino,
senza diritto di voto, soggetti esterni scelti in ambito educativo,
sportivo, culturale, sociale ed economico.
ART. 6.
(Collegio dei docenti).
1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, di ruolo e non di
ruolo, in servizio nella scuola, nonché dai docenti a contratto e dagli
esperti che svolgono incarichi per gli insegnamenti facoltativi ed opzionali
secondo quanto previsto dalle norme in vigore.
2. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione,
coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso
provvede, in particolare, alla elaborazione, secondo i principi di cui
all’articolo 1, comma 4, del piano dell’offerta formativa, comprensivo delle
attività educative e didattiche, sia obbligatorie che facoltative ed
opzionali, sulla base dell’orario per esse previste dalle norme emanate in
attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Sono rimesse all’autonomia del collegio dei docenti le forme di
articolazione interna ritenute idonee allo svolgimento dei propri compiti.
Tale organizzazione del collegio è recepita dal regolamento della scuola.
4. Il collegio dei docenti è presieduto e convocato dal dirigente
scolastico, che stabilisce l’ordine del giorno dei lavori. Il collegio si
riunisce altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il
presidente del collegio è coadiuvato da un vice presidente, da lui scelto
tra i docenti di ruolo, al quale può delegare specifici compiti.
ART. 7.
(Organi di valutazione collegiale degli alunni).
1. I docenti, nell’esercizio della propria responsabilità professionale,
valutano gli alunni, periodicamente ed alla fine dell’anno scolastico, in
sedi collegiali e secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi
formativi degli alunni stessi indicate dal regolamento della scuola.
ART. 8.
(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).
1. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e
didattica riconosciute dalla legge, valorizzano la partecipazione alle
attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono i
diritti di riunione e di associazione.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 5, il regolamento della scuola può
stabilire altre forme di partecipazione dei genitori e degli studenti. Si
applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall’articolo 2,
commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
ART. 9.
(Nuclei di valutazione del funzionamento dell’istituto).
1. In ogni istituzione scolastica è istituito un nucleo di valutazione
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, che opera anche tenendo conto
delle finalità fissate dall’Istituto nazionale per la valutazione del
sistema dell’istruzione in ordine alla qualità complessiva dell’offerta
formativa. Il nucleo di valutazione, su indicazione del consiglio della
scuola, si collega a rete con i nuclei di altri istituti. Il nucleo di
valutazione è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, e da un
genitore e da un docente, diversi da quelli che fanno parte del consiglio
della scuola, nonché da un soggetto esterno all’istituzione scolastica,
nominati dal consiglio della scuola.
ART. 10.
(Comitato per la valutazione del servizio dei docenti).
1. Resta fermo, anche ai fini della valutazione dell’attività di
insegnamento svolta sulla base degli appositi contratti di formazione e
lavoro previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo
2003, n. 53, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, di cui
all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
ART. 11.
(Disposizioni finanziarie).
1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dalla presente legge
non comporta la corresponsione di compensi o gettoni di presenza.
2. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
ART. 12.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla parte I, titolo I, capi I, V,
VI e VII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge. |