SCUOLA IN CARRIERA NELL'ERA MORATTI-BERLUSCONI
Stato
giuridico e diritti degli insegnanti della scuola (T.u. C. 4091 e abb.).
TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
NUOVE NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE E FORMATIVE
Art. 1.
(Funzione docente).
1.
La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo
personale e culturale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa
professionale della nazione.
2.
La Repubblica riconosce e valorizza il lavoro dell’insegnante, sia come
singolo sia nelle libere associazioni professionali ove può incrementare la
propria dimensione professionale, ne promuove la libertà e ne garantisce la
qualità, attraverso un efficace sistema di reclutamento, la formazione
iniziale e continua, lo sviluppo di carriera e la retribuzione per merito,
anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 5 della legge 28 marzo
2003, n. 53.
3.
Con le modalità di cui all’articolo 10 sono dettate le norme che definiscono
lo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative,
nel rispetto dei princìpi sanciti dalla Costituzione, dell’autonomia
organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e delle norme
generali e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
di istruzione e formazione professionale definiti ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53.
Art. 2.
(Princìpi e criteri per la definizione dello stato giuridico degli
insegnanti).
1.
Lo stato giuridico degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione e di
formazione è definito secondo i seguenti princìpi e criteri:
a) applicazione delle nuove norme sullo stato giuridico degli insegnanti ai
docenti di tutte le istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale
di istruzione e di formazione;
b) individuazione degli aspetti comuni della funzione docente, quale funzione
rivolta prioritariamente a educare i giovani all’autonomia e alla
responsabilità, a perseguire alti livelli formativi e di apprendimento
culturale, tecnico, scientifico e professionale di ogni allievo, nel rispetto
delle differenze individuali e delle singole personalità;
c) garanzia dell’autonomia della professione docente e della libertà di
insegnamento quali strumenti per l’attuazione del pluralismo e per assicurare
la qualità e l’efficacia della prestazione professionale e del servizio di
istruzione e di formazione;
d) definizione dei diritti e dei doveri fondamentali che caratterizzano la
professione docente e le sue articolazioni di cui all’articolo 3;
e) definizione delle modalità di accesso dei docenti alle singole
articolazioni, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3;
f) determinazione delle modalità in cui si esprime l’autonomia e la libertà di
insegnamento, in particolare attraverso la definizione del rapporto tra
funzione docente, compiti dell’organo collegiale dei docenti e dirigenza
scolastica;
g) valutazione e verifica delle prestazioni di ogni titolare della funzione
docente ai fini della progressione economica e di carriera;
h) istituzione di un albo nazionale dei docenti del sistema nazionale di
istruzione e di formazione, suddiviso in sezioni regionali;
i) determinazione delle modalità e degli strumenti organizzativi e procedurali
per assicurare la trasparenza delle attività rese nell’esercizio della
funzione docente ai cittadini, ai genitori e agli studenti;
l) regolamentazione delle incompatibilità della professione di docenti con lo
svolgimento di altre specifiche funzioni, attività e professioni.
Art. 3.
(Articolazioni della professione docente).
1.
È istituita l’articolazione della professione docente nei tre distinti livelli
di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto. In particolare, il
docente esperto ha anche responsabilità in relazione ad attività di formazione
iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di
dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di
collaborazione col dirigente dell’istituzione scolastica o formativa. La
collocazione in livelli è riconoscimento di professionalità maturata ed
opportunamente certificata e non implica sovraordinazione gerarchica.
All’interno di ciascun livello professionale è disposta la progressione
economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da
quantificarsi in sede di contrattazione collettiva, così come disposto
dall’articolo 9, comma 3. Il passaggio da un livello al successivo comporta
l’attribuzione della relativa differenza stipendiale iniziale tra i due
livelli e il mantenimento della retribuzione di anzianità fino a quel punto
maturata. Non è ammesso il passaggio da un livello al successivo prima di aver
maturato un’anzianità di almeno cinque anni nel livello di appartenenza.
L’accesso ai livelli superiori a quello iniziale è programmato dal Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che, con proprio decreto,
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina
annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascun di tali
livelli professionali.
2.
Coloro i quali hanno conseguito la laurea specialistica di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 28 marzo 2003, n. 53, svolgono le specifiche
attività di tirocinio previste alla lettera e) del medesimo articolo 5, comma
1, ai fini dell’accesso all’albo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h),
della presente legge. Per l’intera durata del tirocinio sono assunti
dall’istituzione scolastica o formativa con contratto temporaneo di formazione
e lavoro. Il superamento positivo del periodo di tirocinio costituisce titolo
valido per l’accesso all’albo.
3.
È disposta la valutazione periodica dell’attività docente per i livelli
iniziale e ordinario, da effettuarsi con cadenza quadriennale. Le istituzioni
scolastiche e formative istituiscono un’apposita commissione permanente di
valutazione con il compito di valutare l’attività dei singoli docenti in
ordine a:
a) efficacia dell’azione didattica e formativa;
b) impegno professionale nella progettazione ed attuazione del piano
dell’offerta formativa;
c) contributo fornito all’attività complessiva dell’istituzione scolastica o
formativa;
d) titoli professionali acquisiti in servizio.
4.
La valutazione non ha carattere sanzionatorio, salvo il caso di esito
gravemente negativo ed adeguatamente documentato riferito alle lettere a) e b)
del comma 3, che costituisce motivo per la sospensione temporanea della
progressione economica per anzianità. Le valutazioni periodiche costituiscono
credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di
carriera e vengono raccolte nel port-folio personale del docente.
5.
La commissione permanente di valutazione di cui al comma 3 è presieduta da un
funzionario del competente ufficio scolastico regionale appartenente alla
carriera ispettiva ed è composta dal dirigente dell’istituzione scolastica o
formativa, da due docenti esperti, da due genitori nelle istituzioni
scolastiche del primo ciclo o da un genitore ed un allievo nelle istituzioni
scolastiche o formative del secondo ciclo nonché da un rappresentante
designato a livello regionale dall’organismo tecnico rappresentativo, di cui
all’articolo 4.
6.
L’assunzione con contratto a tempo indeterminato al livello di docente
iniziale avviene a seguito di procedure concorsuali per soli titoli, ivi
compreso il titolo attestante il superamento positivo del periodo di
tirocinio, indette dalle singole istituzioni scolastiche o formative
interessate, a seguito di apposita autorizzazione rilasciata, rispettivamente,
dal competente ufficio scolastico regionale e dal competente assessorato
dell’amministrazione regionale. Al concorso possono partecipare, a domanda,
per le rispettive classi di concorso, i docenti iscritti nell’albo di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera h). Ai fini dell’espletamento delle procedure
concorsuali, l’istituzione scolastica o formativa costituisce un’apposita
commissione giudicatrice presieduta dal dirigente dell’istituzione e composta
dal direttore dei servizi generali ed amministrativi, con funzioni di
segretario, e da tre docenti esperti appartenenti all’istituzione stessa. Il
dirigente dell’istituzione scolastica o formativa provvede, secondo la
normativa vigente, alla nomina dei vincitori del concorso. L’attività della
commissione giudicatrice è sottoposta a vigilanza e controllo da parte
dell’ufficio scolastico regionale competente per territorio. Avverso le
decisioni della commissione giudicatrice è ammesso ricorso al giudice del
lavoro. I concorsi di cui al presente comma possono essere disposti anche in
rete tra istituzioni scolastiche e istituzioni formative.
7.
L’avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario
avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli, sul contingente di
posti autorizzati, per ciascuna classe di abilitazione nell’istituzione
scolastica o formativa, dal competente ufficio scolastico regionale o dal
competente assessorato dell’amministrazione regionale. Ai fini della selezione
di cui al presente comma, il direttore dei servizi generali e amministrativi
provvede alla compilazione di graduatorie d’istituto degli aspiranti che
tengano conto:
a) della valutazione sulle competenze professionali espressa dalla commissione
permanente di valutazione della istituzione scolastica o formativa di
titolarità;
b) di apposita valutazione espressa dal dirigente dell’istituzione scolastica
o formativa;
c) dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
8.
Alla selezione possono partecipare sia i docenti interni, sia docenti
provenienti da altre istituzioni scolastiche o formative. Le modalità per la
compilazione delle graduatorie sono definite nelle norme sullo stato giuridico
degli insegnanti di cui all’articolo 2. Il dirigente dell’istituzione
scolastica o formativa dispone, secondo la normativa vigente, l’avanzamento di
livello dei vincitori della selezione.
9.
L’avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto
avviene, a domanda, sul contingente di posti autorizzati, per ciascuna classe
di abilitazione, dal competente ufficio scolastico regionale o dal competente
assessorato dell’amministrazione regionale, mediante formazione e concorso
volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali
acquisiti dall’aspirante anche ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera g),
della legge 28 marzo 2003, n. 53. Ai fini dell’espletamento delle procedure
concorsuali i direttori generali degli uffici scolastici regionali
istituiscono apposite commissioni territoriali permanenti per ogni ordine e
grado di istituzione, ciascuna presieduta da un funzionario dello stesso
ufficio scolastico appartenente alla carriera ispettiva, e composta da un
dirigente amministrativo dell’ufficio, con funzioni di segretario, e da tre
docenti esperti con almeno tre anni di anzianità.
10.
Con proprio regolamento da adottare a norma dell’articolo 117, sesto comma,
della Costituzione e dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le Commissioni
parlamentari competenti, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca definisce le modalità di composizione della commissioni di cui ai
commi 3, 6 e 9 del presente articolo, le procedure di valutazione, i tempi per
l’espletamento delle loro funzioni e le eventuali competenze amministrative ad
esse delegate.
11.
Incarichi aggiuntivi rispetto all’insegnamento per funzioni complesse da
svolgere nell’ambito dell’istituzione scolastica o formativa, disciplinate
dalle norme sullo stato giuridico degli insegnanti di cui all’articolo 2,
possono essere conferiti esclusivamente a docenti ordinari o esperti. Detti
incarichi saranno retribuiti con specifiche retribuzioni, aggiuntive rispetto
allo stipendio maturato, su cifre iscritte in apposito fondo di istituto.
Art. 4.
(Istituzione della vicedirigenza).
1.
È istituita la qualifica di vicedirigente nelle istituzioni scolastiche e
formative. Alla qualifica di vicedirigente si accede mediante concorso per
titoli ed esami, da svolgere in sede regionale con cadenza periodica.
2.
Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi, previa selezione per titoli, i
docenti ordinari ed esperti in possesso di laurea. I docenti ordinari devono
aver maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nel livello di
appartenenza. I candidati debbono indicare, all’atto della domanda, la
provincia e l’ordine di scuola per cui intendono concorrere.
3.
Il concorso consta di una prova scritta e di una prova orale ed è indetto con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante
le disposizioni in ordine alle procedure e le tabelle di valutazione relative
alla selezione dei titoli accademici e professionali per l’ammissione. La
commissione giudicatrice del concorso è composta da un funzionario
dell’ufficio scolastico regionale appartenente alla carriera ispettiva e da
due dirigenti scolastici.
4.
All’esito del concorso sono costituite graduatorie di idoneità permanenti di
livello provinciale per ogni ordine e grado di istituzioni scolastiche e
formative. Le nomine dei vicedirigenti sono effettuate, secondo l’ordine di
graduatoria, per le sedi disponibili. L’iscrizione nella graduatoria
permanente degli idonei è valutata adeguatamente in sede di corso-concorso
selettivo per dirigente delle istituzioni scolastiche o formative.
5.
Il vicedirigente svolge attività di collaborazione diretta col dirigente
dell’istituzione scolastica o formativa, secondo gli ambiti operativi da
quest’ultimo definiti, ed è tenuto al pieno rispetto dell’indirizzo
organizzativo dell’istituzione stessa. Non possono essere delegati al
vicedirigente atti di gestione di natura discrezionale e atti conclusivi di
procedimenti amministrativi. In caso di assenza del dirigente, il
vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. La qualifica di
vicedirigente implica sovraordinazione gerarchica rispetto alla docenza per le
funzioni delegate e nel caso di sostituzione del dirigente.
6.
Ai vicedirigenti si applicano le norme di stato giuridico vigenti per il
personale docente. La retribuzione economica dei vicedirigenti è definita in
sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola,
attraverso l’autonoma contrattazione di cui all’articolo 9, comma 3.
Art. 5.
(Funzioni di dirigenza e ispettiva).
1.
La funzione di dirigente scolastico, di cui agli articoli 25 e 29 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è caratterizzata dalla specificità del
servizio di istruzione cui il dirigente è preposto e dai legami professionali
con la funzione docente.
2.
La funzione ispettiva, come definita dall’articolo 397 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, è caratterizzata dall’ampiezza delle
conoscenze e delle competenze maturate nell’ambito dell’istituzione nonché da
comprovata capacità e autonomia di ricerca. L’organico degli ispettori tecnici
è fissato in 1.500 unità, di cui 500 sono assegnate agli uffici
dell’amministrazione centrale. L’organico è assicurato, anche riducendo
gradualmente i posti di dirigente amministrativo e quelli previsti dal primo
periodo del comma 8 dell’articolo 26 delle legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, in relazione al processo di decentramento e di
potenziamento dell’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche.
3.
Alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 si accede mediante formazione e concorso a
cui possono partecipare esclusivamente i docenti ordinari o esperti di cui
all’articolo 3 e i vicedirigenti di cui all’articolo 4.
Art. 6.
(Organismi tecnici rappresentativi).
1.
Al fine di garantire l’autonomia professionale, la responsabilità e la
partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione
e di formazione sono istituiti organismi tecnici rappresentativi della
funzione docente, articolati in un organismo nazionale e in organismi
regionali.
2.
Gli organismi nazionale e regionali di cui al comma 1 sono composti da non più
di trenta membri, di cui venti eletti dai docenti iscritti rispettivamente
all’albo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), e alle rispettive sezioni
regionali dell’albo stesso. I restanti membri sono designati in pari numero
dalle associazioni professionali dei docenti iscritti al citato albo nazionale
e dalle università e, per gli organismi regionali, dalle università aventi
sede nella regione. Tutti i membri durano in carica tre anni.
3.
Le elezioni dei membri di cui al comma 2 sono disciplinate secondo criteri
idonei a garantire risultati rappresentativi del pluralismo tecnico e
culturale dei titolari della funzione docente.
4.
Gli organismi di cui al comma 1 hanno autonomia organizzativa e finanziaria.
Art. 7.
(Associazionismo professionale).
1.
L’associazionismo professionale costituisce libera espressione della
professionalità docente e può svolgersi anche all’interno delle istituzioni
scolastiche e formative, che ne favoriscono la presenza e l’attività e ne
tutelano la possibilità di comunicazione anche attraverso appositi spazi.
2.
A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche le
associazioni professionali accreditate ai sensi della normativa vigente sono
consultate e valorizzate nel merito della didattica, della formazione iniziale
e permanente.
Art. 8.
(Funzioni degli organismi tecnici rappresentativi).
1.
L’organismo tecnico rappresentativo nazionale di cui all’articolo 6, comma
1,provvede alla tenuta dell’albo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), e
a stabilire i criteri per la formazione iniziale, per l’abilitazione e per il
tirocinio nonché gli standard professionali dei docenti. Provvede, altresì, a
redigere e a tenere aggiornato il codice deontologico e interviene nei casi di
mancato rispetto del codice stesso.
2.
L’organismo di cui al comma 1 formula inoltre proposte e pareri obbligatori in
merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei
mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di
istruzione e di formazione, alle tecniche e alle procedure di reclutamento
nonché alla relazione annuale sullo stato della funzione docente.
3.
Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono alla tenuta delle
sezioni regionali dell’albo dei docenti e alla formulazione di pareri e
proposte in materie di competenza dell’organismo tecnico nazionale per quanto
riguarda l’ambito di rispettiva competenza.
4.
Nell’ambito di ogni organismo di cui al comma 3 sono istituite distinte
commissioni disciplinari per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria,
per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo
grado e l’istruzione e la formazione professionale.
Art. 9.
(Contrattazione e area autonoma).
1.
Al fine di garantire l’autonomia della professione docente e la libertà di
insegnamento, con le modalità di cui all’articolo 10 sono individuate le
materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale,
secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i princìpi fissati
dalla presente legge. A tal fine è istituita l’area della professione docente
come articolazione autonoma del comparto scuola.
2.
Alla elezione della rappresentanza sindacale unitaria, di cui all’articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, partecipa
esclusivamente il personale non docente delle istituzioni scolastiche.
3.
La retribuzione economica dei docenti, secondo le articolazioni di cui
all’articolo 3, e dei vicedirigenti di cui all’articolo 4 è disciplinata
attraverso un’autonoma area di contrattazione in sede di contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto scuola.
Art. 10.
(Regolamento di attuazione).
1.
Con regolamento emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le Commissioni
parlamentari competenti, sono emanate le norme di attuazione della presente
legge e, in particolare, dei princìpi e criteri di cui all’articolo 2. Dalla
data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni
vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.”